Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni urgenti per l'accelerazione 
                          dei procedimenti 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
(( di seguito denominato decreto-legge  n.  189  del  2016,  ))  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: 
    «l-bis)  promuove   l'immediata   effettuazione   di   un   piano
finalizzato a dotare i comuni individuati ai  sensi  dell'articolo  1
della microzonazione sismica di  III  livello,  come  definita  negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati  il  13
novembre  2008  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
contributi a cio' finalizzati ai  comuni  interessati,  con  oneri  a
carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, entro il limite di (( euro 6,5 milioni ))  e
definendo  le  relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel
rispetto dei seguenti criteri: 
  1) effettuazione degli studi secondo i  sopra  citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, (( pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla )) Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 
  2) affidamento degli incarichi da parte  dei  Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ((  a
professionisti  iscritti  agli  Albi  degli  ordini  o  dei   collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza ))  in  materia
di  prevenzione   sismica,   previa   valutazione   dei   titoli   ed
apprezzamento   della   sussistenza   di    un'adeguata    esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di  microzonazione  sismica,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34  ((  del
presente decreto )) ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei  modi
e nelle forme di cui agli articoli 46 e  47  del  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e  nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 (( del presente  articolo  ))
ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 
  3) supporto e coordinamento scientifico, ai  fini  dell'omogeneita'
nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  nonche'   degli
standard di cui (( al numero 1)  )),  da  parte  del  Centro  per  la
microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi. (( Agli oneri derivanti dalla  convenzione
di  cui  al  periodo  precedente   si   provvede   a   valere   sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera; )) 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con  almeno
cinque  professionisti   iscritti   nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 34 (( del presente decreto. ))». 
  (( 1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,  comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  dall'articolo  27  della
legge 13 maggio 1999, n. 133»; 
  b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. All'articolo 27 della legge 13  maggio  1999,  n.  133,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al
comma 1 sono identificati ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000."». 
  1-ter. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  35,  comma  18,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si  applicano  anche  agli
interventi  relativi  al  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
ai  relativi  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  1-quater. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del
2016, le parole: «gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «i Comuni, anche  con  il  supporto  degli
Uffici speciali per la ricostruzione». 
  1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate  le  modalita'  di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in  materia
di pianificazione e sviluppo territoriale». )) 
  2.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «; nel programma delle infrastrutture ambientali e'  compreso
il ripristino della sentieristica nelle  aree  protette,  nonche'  il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali  di
turismo lento nelle aree»; )) 
    a) al comma 4,  dopo  le  parole:  «i  soggetti  attuatori»  sono
inserite le seguenti: «oppure i Comuni, (( le unioni dei  Comuni,  le
unioni montane )) e le Province (( interessati ))»; 
  (( a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei
progetti  e  per  l'elaborazione  degli  atti  di  pianificazione   e
programmazione urbanistica, in conformita'  agli  indirizzi  definiti
dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al  comma  4  del
presente articolo possono procedere all'affidamento di  incarichi  ad
uno o piu' degli operatori economici  indicati  all'articolo  46  del
citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,   purche'   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo  34  del  presente  decreto.
L'affidamento  degli  incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita'  di  personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste  dai  commi
3-bis e  seguenti  dell'articolo  50-bis  del  presente  decreto,  in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale»; )) 
    b)  al  comma  5,  le  parole:  «dai  soggetti  attuatori»   sono
sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4». 
  (( 2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' economiche o produttive,  previsti  dalla  lettera  g)  del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n.  189  del  2016,  devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune  di  svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita'  di  un  immobile  idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito  del  medesimo  comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze  di
continuita' e di  salvaguardia  dell'attivita',  la  delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi  sia  l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata. 
  2-ter. Al fine di assicurare la gestione,  il  funzionamento  e  le
nuove funzionalita'  del  sistema  informativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  nonche'  per  il  miglioramento  dei
servizi resi all'utenza, con  particolare  riferimento  ai  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
  2-quater. All'onere di cui al  comma  2-ter  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  culto,   i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei  comuni  di
cui all'articolo 1, ovvero  le  competenti  Diocesi,  contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia  del  bene,
possono effettuare, secondo le modalita'  stabilite  nelle  ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  ulteriori
interventi che consentano la  riapertura  al  pubblico  delle  chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
perseguimento delle  medesime  finalita'  di  messa  in  sicurezza  e
riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere  interventi
anche di natura definitiva  complessivamente  piu'  convenienti,  dal
punto  di  vista  economico,  dell'azione  definitiva  e  di   quella
provvisoria di cui al precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
importi massimi stabiliti con  apposita  ordinanza  commissariale,  i
soggetti di cui al presente  comma  sono  autorizzati  a  provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate  ordinanze  commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle  competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei  costi   previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio  speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del  danno  ai  beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita'  previste  dall'articolo  14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai  sensi
della parte seconda del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto.». 
  2-septies. La notificazione e la comunicazione delle  ordinanze  di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata. Di
cui all'articolo 54, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  emesse  nell'esercizio  delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle  popolazioni  sinistrate  e  a  ogni  altra  attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al  contrasto  e  al  superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa  agli  eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di  cui  all'articolo  28,
comma 6, sesto periodo, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in  caso  di  rilevante  numero  dei  destinatari,   di   difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i  tempi  richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili  con  l'urgenza  di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto  e'  depositata  nella  casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e  pubblicata  nei  siti
internet istituzionali del comune, della provincia  e  della  regione
interessati. 
  2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del
2016, le parole: «mediante pubbliche consultazioni,  nelle  modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari 
              1. Il Commissario straordinario: 
              a)  opera  in  stretto  raccordo  con   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo; 
              b)  coordina  gli   interventi   di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'articolo 5; 
              c) opera una ricognizione e determina, di concerto  con
          le Regioni e con il Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il
          quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno
          finanziario, definendo  altresi'  la  programmazione  delle
          risorse nei limiti di quelle assegnate; 
              d) individua gli immobili di cui all'articolo 1,  comma
          2; 
              e)  coordina  gli   interventi   di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'articolo 14; 
              f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui  al
          Titolo II, Capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici; 
              g)  adotta  e  gestisce  l'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo 34, raccordandosi con  le  autorita'  preposte
          per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione; 
              h) tiene e gestisce  la  contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
              i)  esercita  il  controllo  su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
              l) assicura il monitoraggio degli  aiuti  previsti  dal
          presente  decreto  al  fine  di  verificare  l'assenza   di
          sovra-compensazioni nel  rispetto  delle  norme  europee  e
          nazionali in materia di aiuti di Stato; 
              l-bis) promuove l'immediata effettuazione di  un  piano
          finalizzato  a  dotare  i  Comuni  individuati   ai   sensi
          dell'articolo  1  della  microzonazione  sismica   di   III
          livello, come definita negli «Indirizzi e  criteri  per  la
          microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,
          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
          euro 6,5  milioni  e  definendo  le  relative  modalita'  e
          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
              1) effettuazione degli studi  secondo  i  sopra  citati
          indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard  definiti
          dalla Commissione tecnica istituita ai sensi  dell'articolo
          5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n. 3907  del  13  novembre  2010,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
          del 1° dicembre 2010; 
              2) affidamento degli incarichi  da  parte  dei  Comuni,
          mediante la procedura di  cui  all'articolo  36,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
          entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli
          Albi  degli  ordini  o  dei   collegi   professionali,   di
          particolare  e  comprovata   esperienza   in   materia   di
          prevenzione  sismica,  previa  valutazione  dei  titoli  ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale nell'elaborazione di studi di  microzonazione
          sismica,  purche'  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui
          all'articolo 34 del presente decreto ovvero,  in  mancanza,
          purche' attestino, nei modi  e  nelle  forme  di  cui  agli
          articoli  46  e  47  del  Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  il  possesso  dei
          requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco   speciale   come
          individuati  nel  citato  articolo  34  e  nelle  ordinanze
          adottate ai sensi del comma  2  del  presente  articolo  ed
          abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  al   medesimo
          elenco; 
              3)  supporto  e  coordinamento  scientifico,  ai   fini
          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri nonche' degli standard di  cui  al  numero  1),  da
          parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
          del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sulla  base  di
          apposita   convenzione   stipulata   con   il   Commissario
          straordinario,  al  fine  di  assicurare  la   qualita'   e
          l'omogeneita'  degli  studi.  Agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui al  periodo  precedente  si  provvede  a
          valere  sulle  disponibilita'  previste  all'alinea   della
          presente lettera. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate  previa
          intesa  con  i   Presidenti   delle   Regioni   interessate
          nell'ambito  della   cabina   di   coordinamento   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, e sono  comunicate  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri. 
              2-bis. L'affidamento degli incarichi di  progettazione,
          per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   avviene,
          mediante   procedure   negoziate    con    almeno    cinque
          professionisti  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo 34 del presente decreto. 
              3. Il Commissario straordinario realizza i  compiti  di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza. 
              4.  Il  Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli  uffici  speciali  per  la   ricostruzione   di   cui
          all'articolo   3,   coadiuva   gli   enti   locali    nella
          progettazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di
          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati
          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
              4-bis.  Il  Commissario  straordinario   effettua   una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 
              5.  I  vice  commissari,  nell'ambito   dei   territori
          interessati: 
              a)  presiedono  il  comitato   istituzionale   di   cui
          all'articolo 1, comma 6; 
              b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine
          di favorire il superamento dell'emergenza e  l'avvio  degli
          interventi immediati di ricostruzione; 
              c) sovraintendono agli interventi relativi  alle  opere
          pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
              d) sono responsabili  dei  procedimenti  relativi  alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'articolo 6; 
              e) esercitano le  funzioni  di  propria  competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4   del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  4.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1. 
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016. 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              4. Ai Presidenti delle  Regioni  in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati. 
              5. Le donazioni raccolte mediante  il  numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389, come  sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato  dei
          garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
          da   un   rappresentante    designato    dal    Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
          n.  394,  a  seguito  dell'implementazione  delle  previste
          soluzioni temporanee. 
              7.  Alle  donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto  dall'articolo  138,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133. 
              7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio  1999,  n.
          133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Le fondazioni, le associazioni, i  comitati  e  gli
          enti di cui al comma  1  sono  identificati  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000". 
              Si riporta il testo vigente del comma 18  dell'articolo
          35  del  decreto  legislativo  18  aprile   2016,   n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture): 
              "Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti 
              (Omissis). 
              18. Sul valore  stimato  dell'appalto  viene  calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.   L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. La  predetta  garanzia  e'  rilasciata  da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
          dell'anticipazione da parte delle stazioni  appaltanti.  Il
          beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di
          restituzione, se l'esecuzione dei lavori non  procede,  per
          ritardi a lui imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.
          Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
          decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.". 
              Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77  recante
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile  2009,  n.
          97. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
              "Art.  11.  Misure  urgenti  per   la   legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali 
              1.  I  contratti  tra  privati   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere,  a  pena  di
          nullita', le informazioni di cui alle lettere a),  b),  c),
          d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione  SOA  per
          le categorie e  classifiche  corrispondenti  all'assunzione
          del contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi  compresa  la
          risoluzione del contratto,  per  il  mancato  rispetto  dei
          tempi di cui alla predetta  lettera  e),  e  per  ulteriori
          inadempimenti. Ai fini della  certificazione  antimafia  di
          cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,  lettera  b),  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          consentito  il  ricorso  all'autocertificazione  ai   sensi
          dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto
          condizione  risolutiva.  Il   committente   garantisce   la
          regolarita' formale dei contratti e a tale fine  trasmette,
          per il tramite degli Uffici speciali per la  ricostruzione,
          copia della documentazione ai comuni  interessati  per  gli
          idonei controlli, fermi restando i controlli  antimafia  di
          competenza  delle  prefetture  -  Uffici  territoriali  del
          Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  le  parole:  "si  applica
          nella misura  del  50  per  cento"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere  a)  e
          b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente
          alla lettera c)". 
              2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso  ne'
          avere avuto negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  di
          natura  professionale,  commerciale  o  di  collaborazione,
          comunque denominati, con l'impresa affidataria  dei  lavori
          di riparazione o ricostruzione,  anche  in  subappalto  ne'
          rapporti di parentela con il titolare  o  con  chi  riveste
          cariche societarie nella stessa. A tale fine  il  direttore
          dei   lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
          committente,  trasmettendone,  altresi',  copia  ai  comuni
          interessati per gli idonei controlli anche a campione. 
              3. I contratti gia' stipulati, ivi compresi i contratti
          preliminari, sono adeguati  prima  dell'approvazione  della
          progettazione esecutiva alla previsione  del  comma  1.  In
          caso di mancata conferma della  sussistenza  dei  requisiti
          accertati da parte del direttore dei lavori, il committente
          effettuera' una nuova procedura di selezione dell'operatore
          economico  e   l'eventuale   obbligazione   precedentemente
          assunta e' risolta  automaticamente  senza  produrre  alcun
          obbligo  di  risarcimento  a  carico  del  committente.  Le
          obbligazioni precedentemente  assunte  si  considerano  non
          confermate anche in mancanza della  suddetta  verifica  nei
          tempi previsti dal presente decreto. 
              4. Gli amministratori di condominio,  i  rappresentanti
          legali dei consorzi, i commissari dei consorzi  obbligatori
          di  cui  all'articolo  7,  comma  13,  dell'ordinanza   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3820  del  12
          novembre 2009, e successive modificazioni,  ai  fini  dello
          svolgimento delle prestazioni professionali rese  ai  sensi
          delle ordinanze del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          adottate per consentire la riparazione o  la  ricostruzione
          delle parti comuni degli immobili danneggiati  o  distrutti
          dagli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009,  assumono  la
          qualifica di incaricato  di  pubblico  servizio,  ai  sensi
          dell'articolo 358 del codice penale. 
              5.  Le  certificazioni  di  conclusione  lavori  e   di
          ripristino dell'agibilita' sismica con redazione e consegna
          dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni
          dalla chiusura  dei  cantieri.  In  caso  di  ritardo  agli
          amministratori  di   condominio,   ai   rappresentanti   di
          consorzio e  ai  commissari  dei  consorzi  obbligatori  si
          applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese
          di ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
              5-bis.  Il  termine  per   l'inizio   dei   lavori   di
          riparazione  o  ricostruzione  degli   edifici,   ai   fini
          dell'applicazione  delle  penali,   inizia   a   decorrere,
          indipendentemente  dal  reale  avviamento   del   cantiere,
          trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
          La data di fine lavori e' indicata  nell'atto  con  cui  si
          concede  il  contributo   definitivo.   Eventuali   ritardi
          imputabili a amministratori di  condominio,  rappresentanti
          dei consorzi, procuratori  speciali,  rappresentanti  delle
          parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
          cento, per ogni mese e frazione di  mese  di  ritardo,  del
          compenso  complessivo  loro  spettante.  Il  direttore  dei
          lavori, entro quindici giorni  dall'avvenuta  comunicazione
          di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
          trasmette  gli   atti   contabili   al   beneficiario   del
          contributo, che provvede entro sette giorni  a  presentarli
          presso l'apposito sportello  degli  uffici  comunali/uffici
          territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione
          di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
          decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in
          rapporto all'en-tita' del SAL consegnato con  ritardo;  per
          ogni settimana  e  frazione  di  settimana  di  ritardo  e'
          applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per  cento
          sulle  competenze   complessive.   Le   decurtazioni   sono
          calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica
          della disponibilita' di cassa, devono nel  termine  massimo
          di quaranta giorni formalizzare il pagamento  del  SAL,  ad
          eccezione  degli   ultimi   SAL   estratti   per   verifica
          amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore  dei
          lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo
          le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o  altri
          interventi   difformi,   il   direttore   dei   lavori    e
          l'amministratore  di  condominio,  il  rappresentante   del
          consorzio  o  il  commissario  certificano  che  i   lavori
          relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal
          committente  ed  accludono  le  quietanze   dei   pagamenti
          effettuati  dagli  stessi.  Analoga  certificazione   viene
          effettuata dal committente in relazione  alle  migliorie  o
          interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle
          parti esclusive dello stesso se  ricompreso  in  aggregato.
          Quattro mesi prima  della  data  presunta  della  fine  dei
          lavori l'amministratore di condominio,  il  presidente  del
          consorzio  o  il  commissario  dei   consorzi   obbligatori
          presentano  domanda  di  allaccio  ai  servizi.   Eventuali
          ritardi sono sanzionati con  una  decurtazione  del  2  per
          cento per  ogni  mese  e  frazione  di  mese  del  compenso
          complessivo loro  spettante.  Le  societa'  fornitrici  dei
          servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso
          di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro
          500  al  giorno,   da   versare   al   comune.   Tutta   la
          documentazione  relativa   ai   pagamenti   effettuati,   a
          qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo
          concesso per  la  ristrutturazione  o  ricostruzione  degli
          edifici colpiti  dal  sisma,  deve  essere  conservata  per
          cinque anni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  1656  del
          codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere  al
          subappalto per le lavorazioni  della  categoria  prevalente
          nei limiti della quota  parte  del  trenta  per  cento  dei
          lavori. Sono nulle tutte  le  clausole  che  dispongano  il
          subappalto dei  lavori  in  misura  superiore  o  ulteriori
          subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di  comunicare
          al  committente,  copia  dei  contratti  con  il  nome  del
          sub-contraente, l'importo del  contratto  e  l'oggetto  dei
          lavori affidati. Il  contratto  per  la  realizzazione  dei
          lavori di  riparazione  o  ricostruzione  non  puo'  essere
          ceduto, sotto qualsiasi  forma,  anche  riconducibile  alla
          cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di
          nullita'. 
              7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori  o
          di liquidazione  coatta  dello  stesso,  nonche'  nei  casi
          previsti  dall'articolo   135,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  il  contratto  per  la
          realizzazione dei lavori  di  riparazione  o  ricostruzione
          s'intende risolto di diritto. La  disposizione  si  applica
          anche in caso di cessione di azienda  o  di  un  suo  ramo,
          ovvero  di  altra   operazione   atta   a   conseguire   il
          trasferimento   del   contratto    a    soggetto    diverso
          dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore
          dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
          del committente. 
              7-bis. Al fine di evitare che la  presenza  di  edifici
          diruti possa rallentare o  pregiudicare  il  rientro  della
          popolazione  negli  altri  edifici  e   per   favorire   la
          valorizzazione  urbanistica  e  funzionale  degli  immobili
          ricadenti  nei  borghi  abruzzesi,  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  5,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche  ai  centri
          storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri
          comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede
          di istruttoria non  risultino,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          gia'  oggetto  di  assegnazione  di  alcuna  tipologia   di
          contributo per la ricostruzione o riparazione dello  stesso
          immobile. 
              7-ter. Ferma restando l'erogazione  delle  risorse  nei
          limiti degli stanziamenti previsti a legislazione  vigente,
          i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i  lavori  di
          riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati
          dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da  parte
          dei  proprietari  o  aventi  titolo.   L'esecuzione   degli
          interventi  in  anticipazione  non  modifica  l'ordine   di
          priorita'  definito  dai  comuni   per   l'erogazione   del
          contributo che e' concesso nei modi e nei tempi  stabiliti,
          senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato  nei
          confronti dell'ente locale, a nessun  titolo,  puo'  essere
          ceduto o  offerto  in  garanzia,  pena  la  nullita'  della
          relativa clausola. 
              8. Al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  e
          l'efficacia  dei  controlli  antimafia   e'   prevista   la
          tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3
          della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,   relativi   alle
          erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati  per
          l'esecuzione di tutti gli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli  immobili  danneggiati  dal  sisma  del  6
          aprile 2009.  La  Corte  dei  conti  effettua  verifiche  a
          campione,  anche  tramite  la  Guardia  di  Finanza,  sulla
          regolarita'  amministrativa  e  contabile   dei   pagamenti
          effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
          essi collegati. Nell'ambito dei  controlli  eseguiti  dagli
          Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  i
          titolari degli Uffici  speciali  informano  la  Guardia  di
          Finanza  e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
          riscontrate. 
              9.  Al  fine   di   razionalizzare   il   processo   di
          ricostruzione  degli  immobili  pubblici  danneggiati,  ivi
          compresi  gli  edifici  di  interesse  artistico,  storico,
          culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della
          parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per  settore
          di intervento, predispone un  programma  pluriennale  degli
          interventi nell'intera  area  colpita  dal  sisma,  con  il
          relativo  piano  finanziario  delle   risorse   necessarie,
          assegnate o da  assegnare,  in  coerenza  con  i  piani  di
          ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i  sindaci  dei
          comuni interessati e la  diocesi  competente  nel  caso  di
          edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso
          piani annuali predisposti nei limiti dei fondi  disponibili
          e nell'osservanza dei criteri di priorita'  e  delle  altre
          indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con
          delibera  del   predetto   Comitato.   In   casi   motivati
          dall'andamento demografico e dai fabbisogni  specifici,  il
          programma  degli  interventi  per  la  ricostruzione  degli
          edifici adibiti all'uso scolastico  danneggiati  dal  sisma
          puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
          pubblica, la costruzione di nuovi edifici. 
              10. 
              11.  Nel  caso  di  edifici  di  interesse   artistico,
          storico, culturale o archeologico, sottoposti a  tutela  ai
          sensi  della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono  essere  iniziati
          senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo  21,
          comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.  Nel  caso
          di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza
          del decreto legislativo  n.  42  del  2004,  i  lavori  non
          possono essere iniziati senza la preventiva  autorizzazione
          paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso  decreto
          legislativo. 
              11-bis. Le attivita'  di  riparazione  o  ricostruzione
          finanziate con  risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli
          edifici destinati alle attivita' di  cui  all'articolo  16,
          lettera a), della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono
          considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. La  scelta  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  di
          ricostruzione o riparazione  delle  chiese  o  degli  altri
          edifici di  cui  al  periodo  precedente,  che  siano  beni
          culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e'  effettuata
          dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  che  assumono  la
          veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
          33, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, con le modalita'  di  cui  all'articolo  197  del
          medesimo  codice.  Per  i   lavori   di   ricostruzione   o
          riparazione delle chiese o degli altri edifici  di  cui  al
          primo periodo del presente comma,  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre cinquanta anni, la  funzione  di  stazione
          appaltante di cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai
          competenti  uffici  territoriali  del  Provveditorato  alle
          opere pubbliche.  Al  fine  della  redazione  del  progetto
          preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei   lavori,   si
          applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice  di  cui
          al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni  caso,  nel
          procedimento di approvazione del progetto,  e'  assunto  il
          parere,  obbligatorio  e  non  vincolante,  della   diocesi
          competente.  La  stazione  appaltante  puo'   acquisire   i
          progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
          gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto e  depositati  presso  gli
          uffici competenti, verificandone la  conformita'  a  quanto
          previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  valutarne  la
          compatibilita' con i principi della tutela, anche  ai  fini
          del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,  nonche'  la   rispondenza   con   le   caratteristiche
          progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al
          comma  9  del  presente  articolo,  e  l'idoneita',   anche
          finanziaria, alla ristrutturazione  e  ricostruzione  degli
          edifici. Ogni eventuale ulteriore  revisione  dei  progetti
          che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza  maggiori
          oneri a carico della stazione  appaltante.  Dall'attuazione
          delle suddette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              11-ter.  Al  comma  8-quinquies  dell'articolo  4   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  dopo
          il  secondo  periodo  sono  inseriti  i   seguenti:   "Tale
          modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai comuni fino
          al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono
          i  consumi  rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per   il
          riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua
          calda sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati
          dai contatori installati o da installare negli edifici  del
          progetto CASE e nei MAP". 
              11-quater. Dalle disposizioni di cui  al  comma  11-ter
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti eventualmente necessari con le  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
              12.  A  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
          43, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2013, n. 71, come  rifinanziata  dalla  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n.  190,  una
          quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
          stanziamenti annuali di bilancio,  e'  destinata,  per  gli
          importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un
          programma di sviluppo volto ad assicurare effetti  positivi
          di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse
          territoriali,  produttive  e  professionali  endogene,   di
          ricadute occupazionali dirette e indirette,  di  incremento
          dell'offerta di beni e servizi connessi  al  benessere  dei
          cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
          riqualificazione e sviluppo delle  aree  di  localizzazione
          produttiva;  b)  attivita'  e   programmi   di   promozione
          turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
          tecnologica e alta formazione; d) azioni di  sostegno  alle
          attivita'  imprenditoriali;  e)  azioni  di  sostegno   per
          l'accesso al credito delle imprese,  comprese  le  micro  e
          piccole imprese; f) interventi e servizi di  connettivita',
          anche attraverso la banda larga, per cittadini  e  imprese.
          Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
          di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
          giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   11
          settembre  2014,  n.  211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
          sottoposto al  CIPE  per  l'approvazione  e  l'assegnazione
          delle  risorse.  Il  programma   individua   tipologie   di
          intervento,  amministrazioni  attuatrici,  disciplina   del
          monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
          ed ex post, della eventuale revoca  o  rimodulazione  delle
          risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime. 
              13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,
          dopo le parole: "sui  restanti  comuni  del  cratere"  sono
          aggiunte le seguenti: "nonche' sui comuni fuori cratere per
          gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77." 
              14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  al  terzo  periodo,  dopo  la
          parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
              14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2,  ultimo  periodo,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole:  "immobili  privati"  sono  inserite  le  seguenti:
          "sulla base dei criteri e  degli  indirizzi  formulati  dai
          comuni". 
              14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e
          2015" sono inserite le seguenti: "nonche' per gli anni 2016
          e 2017". 
              15.  In   relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito del sisma del  6  aprile  2009,  e'
          assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario
          di 8,5 milioni di euro per  l'anno  2015,  a  valere  sulle
          risorse  di  cui   all'articolo   7-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e
          successivi  rifinanziamenti,  e  con   le   modalita'   ivi
          previste. Tale contributo e' destinato: a) per l'importo di
          7 milioni di euro per  fare  fronte  a  oneri  connessi  al
          processo di ricostruzione del comune de  L'Aquila;  b)  per
          l'importo di 1 milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
          stanziate per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
          448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo
          di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di  cui  alla
          lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da  quello  de
          L'Aquila, interessati dal suddetto sisma. 
              16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14  di
          cui al presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              16-bis.  All'articolo  183,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla lettera f), dopo le parole:  "produce  rifiuti"
          sono inserite le seguenti: "e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente riferibile detta produzione"; 
              b) alla lettera o), dopo  la  parola:  "deposito"  sono
          inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta"; 
              c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" e'
          sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare  alla
          raccolta ai fini del  trasporto  di  detti  rifiuti  in  un
          impianto di trattamento,  effettuati"  e  dopo  le  parole:
          "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi
          quale l'intera area in cui si  svolge  l'attivita'  che  ha
          determinato la produzione dei rifiuti". 
              16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo
          2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3.  L'autorita'  competente  conclude  i  procedimenti
          avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7
          luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei
          procedimenti,   le   installazioni    possono    continuare
          l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se  del
          caso opportunamente aggiornate a cura delle  autorita'  che
          le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
          secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui  al
          comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette  istanze,
          in   quanto   necessari   a   garantire   la    conformita'
          dell'esercizio dell'installazione  con  il  titolo  III-bis
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni". 
              16-quater.  All'articolo  33   del   decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto
          tra persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,
          di comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa,  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione interessata"; 
              b)  al  comma  12,  primo  periodo,  le   parole:   da:
          "Bagnoli-Coroglio"  fino  a:  "di  cui  al  comma  6"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "il  Soggetto  Attuatore   e'
          individuato nell'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti S.p.a., quale societa' in house  dello  Stato.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          emanare entro la data del 30 settembre 2015,"; 
              c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
              "13. Al fine di definire gli indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  all'uopo  delegato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
          di cui al  comma  12,  unitamente  al  Soggetto  Attuatore,
          partecipa alle procedure di definizione  del  programma  di
          rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al  fine  di
          garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria. 
              13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              d) il comma 13-ter e' abrogato. 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  11
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 11. Interventi su centri storici e  su  centri  e
          nuclei urbani e rurali 
              1. 1. Entro centocinquanta giorni dalla  perimetrazione
          dei centri e nuclei individuati ai sensi  dell'articolo  5,
          comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un  ampio
          coinvolgimento delle  popolazioni  interessate,  curano  la
          pianificazione urbanistica connessa alla  ricostruzione  ai
          sensi dell'articolo 3,  comma  3,  predisponendo  strumenti
          urbanistici  attuativi,   completi   dei   relativi   piani
          finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli
          interventi di: 
              a) ricostruzione con adeguamento sismico  o  ripristino
          con miglioramento sismico degli edifici pubblici o  di  uso
          pubblico,  con  priorita'  per  gli   edifici   scolastici,
          compresi i  beni  ecclesiastici  e  degli  enti  religiosi,
          dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
          di urbanizzazione secondaria, distrutti o  danneggiati  dal
          sisma; 
              b) ricostruzione con adeguamento sismico  o  ripristino
          con   miglioramento   sismico   degli    edifici    privati
          residenziali e degli immobili utilizzati per  le  attivita'
          produttive distrutti o danneggiati dal sisma; 
              c)  ripristino   e   realizzazione   delle   opere   di
          urbanizzazione  primaria  connesse   agli   interventi   da
          realizzare   nell'area    interessata    dagli    strumenti
          urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di  connessione
          dati. 
              2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al  comma
          1 rispettano i principi di indirizzo per la  pianificazione
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
          2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale  sono
          disciplinate   le    modalita'    di    partecipazione    e
          coinvolgimento dei cittadini  alle  scelte  in  materia  di
          pianificazione e sviluppo territoriale. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dagli
          articoli 1, 5, 7, 18-octies e 21 della presente legge: 
              "Art. 14. Ricostruzione pubblica 
              1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
          risorse stanziate allo  scopo,  per  la  ricostruzione,  la
          riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
          interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
          pubblici,  nonche'  per  gli  interventi   sui   beni   del
          patrimonio   artistico   e   culturale,   compresi   quelli
          sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che  devono  prevedere
          anche  opere  di  miglioramento  sismico   finalizzate   ad
          accrescere  in  maniera   sostanziale   la   capacita'   di
          resistenza delle strutture, nei Comuni di cui  all'articolo
          1, attraverso la concessione di contributi a favore: 
              a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
          per  la  prima  infanzia,  pubblici  o  paritari,  e  delle
          strutture edilizie  universitarie,  nonche'  degli  edifici
          municipali, delle caserme in uso all'amministrazione  della
          difesa e degli immobili demaniali o di proprieta'  di  enti
          ecclesiastici    civilmente    riconosciuti,    formalmente
          dichiarati di  interesse  storico-artistico  ai  sensi  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni; 
              a-bis)   degli   immobili   di   proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
              b)  delle  opere  di   difesa   del   suolo   e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
              c) degli edifici privati ad uso pubblico, ivi  compresi
          strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie,  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati  agli
          immobili di cui alla lettera a); 
              d)  degli  interventi  di  riparazione   e   ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
          interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a: 
              a)  predisporre  e  approvare  un  piano  delle   opere
          pubbliche,    comprensivo    degli     interventi     sulle
          urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli  strumenti
          urbanistici attuativi, articolato per  le  quattro  Regioni
          interessate, che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede  il
          finanziamento in base alla risorse disponibili; 
              a-bis) predisporre ed approvare  piani  finalizzati  ad
          assicurare  il  ripristino,  per  il  regolare  svolgimento
          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di
          cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2  limitatamente
          a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
              b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alle risorse disponibili; 
              c) predisporre e approvare un piano di  interventi  sui
          dissesti idrogeologici, articolato per le  quattro  Regioni
          interessate, con priorita'  per  quelli  che  costituiscono
          pericolo per centri abitati o infrastrutture; 
              d) predisporre e approvare un  piano  per  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2; 
              e) (Abrogata); 
              f)  predisporre  e   approvare   un   programma   delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo
          1, con particolare attenzione agli impianti di  depurazione
          e  di   collettamento   fognario;   nel   programma   delle
          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della
          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e
          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di
          turismo lento nelle aree. 
              3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
          riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e  2018  preveda  la
          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse
          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
          comunque destinabili a tale scopo. 
              3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
          piani  previsti  dalla   lettera   a-bis)   del   comma   2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura di cui all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
          6, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione, l'invito, contenente l'indicazione  dei  criteri
          di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
          dall'articolo 30 del presente decreto. In  mancanza  di  un
          numero sufficiente di operatori  economici  iscritti  nella
          predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
          essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno
          degli elenchi tenuti dalle  prefetture-uffici  territoriali
          del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e  seguenti,
          della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e  che  abbiano
          presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
          cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 30, comma 6.  I  lavori  vengono  affidati
          sulla base della valutazione delle  offerte  effettuata  da
          una  commissione   giudicatrice   costituita   secondo   le
          modalita'  stabilite  dall'articolo  216,  comma  12,   del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3-ter.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   contributo
          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla
          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in
          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili
          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2018.
          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice
          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario
          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente
          periodo. 
              3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,
          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle
          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,
          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,
          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa
          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in
          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui  all'articolo  4,
          comma  4,  del  presente  decreto,  all'espletamento  delle
          procedure di  gara  relativamente  agli  immobili  di  loro
          proprieta'. 
              3-quinquies. Gli Uffici speciali per  la  ricostruzione
          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
          all'articolo  4,  comma  3,  e  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi
          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai
          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 
              3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,
          emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2,
          del presente decreto, sono definite  le  procedure  per  la
          presentazione e l'approvazione dei progetti  relativi  agli
          immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli  immobili
          di cui alla  lettera  a-bis)  del  comma  1,  ultimati  gli
          interventi  previsti,  sono  tempestivamente  destinati  al
          soddisfacimento delle esigenze abitative delle  popolazioni
          dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
          dal 24 agosto 2016. 
              4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
          straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina  di
          coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
          con il piano delle opere pubbliche  e  il  piano  dei  beni
          culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b),  i  soggetti
          attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le  unioni
          montane e le Province interessati provvedono a  predisporre
          ed inviare  i  progetti  degli  interventi  al  Commissario
          straordinario. 
              4-bis. Ferme restando le  previsioni  dell'articolo  24
          del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la
          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli
          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in
          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera
          b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4  del
          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di
          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati
          all'articolo 46 del citato decreto legislativo  n.  50  del
          2016,  purche'  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo 34 del presente decreto.  L'affidamento  degli
          incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'  consentito
          esclusivamente in caso di  indisponibilita'  di  personale,
          dipendente ovvero reclutato secondo le  modalita'  previste
          dai  commi  3-bis  e  seguenti  dell'articolo  50-bis   del
          presente   decreto,   in    possesso    della    necessaria
          professionalita' e, per importi inferiori a quelli  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, e' attuato  mediante  procedure  negoziate  con  almeno
          cinque  professionisti   iscritti   nel   predetto   elenco
          speciale. 
              5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e
          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
          il   parere    della    Conferenza    permanente    approva
          definitivamente i progetti esecutivi ed adotta  il  decreto
          di concessione del contributo. 
              6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
          spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
          diretta. 
              7.  A  seguito  del  rilascio  del   provvedimento   di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza  di  cui  all'articolo  18  che   provvede   ad
          espletare le procedure  di  gara  per  la  selezione  degli
          operatori economici che realizzano gli interventi. 
              8.  Ai  fini  dell'erogazione  in   via   diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
              9. Per quanto  attiene  la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
              10.  Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui   al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              11. Il Commissario straordinario definisce, con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6.". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  5  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 5. Ricostruzione privata 
              1. (Omissis). 
              2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente
          decreto, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi,
          i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
          sono erogati per far  fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e danno conseguenti  agli  eventi  sismici,  nei
          Comuni di cui all'articolo 1: 
              a)  riparazione,  ripristino  o   ricostruzione   degli
          immobili di edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per
          servizi  pubblici  e  privati,  e   delle   infrastrutture,
          dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
          danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
              b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali  alle
          attivita' produttive, industriali,  agricole,  zootecniche,
          commerciali, artigianali,  turistiche,  professionali,  ivi
          comprese quelle relative  agli  enti  non  commerciali,  ai
          soggetti  pubblici  e  alle  organizzazioni,  fondazioni  o
          associazioni con esclusivo fine solidaristico o  sindacale,
          e di servizi, inclusi i servizi sociali,  socio-sanitari  e
          sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; 
              c) danni economici  subiti  da  prodotti  in  corso  di
          maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi  del  regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  previa  presentazione  di
          perizia asseverata; 
              d) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'
          sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,   sanitarie,
          ricreative, sportive e religiose; 
              e)   danni   agli   edifici   privati   di    interesse
          storico-artistico; 
              f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano  in  locali
          sgomberati  dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma
          sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
          di alloggi temporanei; 
              g)   delocalizzazione   temporanea   delle    attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dal sisma al fine di garantirne la continuita'; 
              h) interventi sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; 
              i)  interventi  per  far  fronte  ad  interruzioni   di
          attivita' sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine di lucro. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo e dall'art. 18 della presente legge: 
              "Art.  15-bis.  Interventi  immediati  sul   patrimonio
          culturale 
              1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di
          tutela e ricostruzione del patrimonio storico  e  artistico
          danneggiato in conseguenza  degli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e  le
          forniture di somma urgenza relativi ai  beni  culturali  di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, le disposizioni di cui  agli  articoli  148,
          comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la
          messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle  more
          della definizione e dell'operativita' dell'elenco  speciale
          di  cui  all'articolo  34,  le  pubbliche   amministrazioni
          competenti,  ivi   incluse   quelle   titolari   dei   beni
          danneggiati, possono procedere, per affidamenti di  importo
          inferiore a 40.000 euro,  mediante  affidamento  diretto  a
          professionisti idonei, senza ulteriori formalita'. 
              2. In applicazione degli articoli 27 e 149  del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni,  anche  in  deroga  all'articolo   146   del
          medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati  possono
          effettuare  gli  interventi  indispensabili,  ivi   inclusi
          quelli di messa in sicurezza  degli  edifici,  per  evitare
          ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici  presenti
          nei propri territori, dandone  immediata  comunicazione  al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo.   Ove   si   rendano   necessari   interventi   di
          demolizione, per i beni di cui  agli  articoli  10  e  136,
          comma  1,  lettere  a),  b),  e,  limitatamente  ai  centri
          storici, c), del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e successive modificazioni, si applica il comma  4  del
          presente articolo. I  progetti  dei  successivi  interventi
          definitivi sono trasmessi, nel piu' breve tempo  possibile,
          al  Ministero  ai  fini  delle  necessarie  autorizzazioni,
          rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente
          decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo  trasmette  le  comunicazioni  e  i  progetti
          ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2  si  applicano
          altresi' agli interventi di messa  in  sicurezza  posti  in
          essere dai proprietari, possessori  o  detentori  dei  beni
          culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni
          interessati ovvero ricadenti nelle aree protette  ai  sensi
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (52), o nelle  zone  di
          protezione speciale  istituite  ai  sensi  della  direttiva
          2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre
          2009, nei medesimi Comuni. 
              3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del  culto,
          i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei
          comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi,
          contestualmente agli interventi di messa in  sicurezza  per
          la salvaguardia del bene, possono  effettuare,  secondo  le
          modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2,  ulteriori  interventi  che
          consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime.
          Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
          perseguimento  delle  medesime  finalita'   di   messa   in
          sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre  in
          essere    interventi    anche    di    natura    definitiva
          complessivamente  piu'  convenienti,  dal  punto  di  vista
          economico, dell'azione definitiva e di  quella  provvisoria
          di cui  al  precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
          importi   massimi   stabiliti   con   apposita    ordinanza
          commissariale, i soggetti di cui  al  presente  comma  sono
          autorizzati a provvedervi  secondo  le  procedure  previste
          nelle citate ordinanze commissariali,  previa  acquisizione
          delle necessarie autorizzazioni delle competenti  strutture
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei   costi
          previsti   dell'intervento   complessivo   da   parte   del
          competente Ufficio speciale per la ricostruzione.  L'elenco
          delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura
          della  Scheda  per   il   rilievo   del   danno   ai   beni
          culturali-chiese, di cui alla direttiva  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  23  aprile
          2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23
          luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e'
          individuato dal  Commissario  straordinario  con  ordinanza
          emessa ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  tenuto  conto
          degli  interventi  ritenuti  prioritari   nell'ambito   dei
          programmi   definiti   secondo   le   modalita'    previste
          dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni
          immobili tutelati ai sensi della parte seconda  del  codice
          di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          l'inizio dei  lavori  e'  comunque  subordinato  al  parere
          positivo rilasciato dalla Conferenza  regionale  costituita
          ai sensi dell'articolo 16, comma 4. 
              4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste  dalla
          vigente disciplina  di  tutela  del  patrimonio  culturale,
          relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse
          artistico, storico, architettonico e,  fatto  salvo  quanto
          stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico,  ivi
          inclusa la demolizione di ruderi o  di  edifici  collabenti
          necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica,  si  applica
          l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo. 
              5. Alle imprese incaricate degli interventi di  cui  ai
          commi 1, 2, 3 e 4 si  applica  l'articolo  8,  comma  5.  I
          professionisti  incaricati   della   progettazione   devono
          produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco
          speciale di cui all'articolo 34. 
              6. Per accelerare la realizzazione degli interventi  di
          tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          24 ottobre 2016: 
              a) si avvale di  una  apposita  segreteria  tecnica  di
          progettazione, costituita, per la durata di cinque  anni  a
          far data dal 2017,  presso  il  Segretariato  generale  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  composta  da  non  piu'  di  venti  unita'   di
          personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
          la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite  di
          spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria
          tecnica possono essere altresi'  affidate  le  funzioni  di
          responsabile unico del procedimento; 
              b) puo' reclutare personale  di  supporto,  fino  a  un
          massimo di venti unita',  mediante  le  modalita'  previste
          dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis,  comma  3,  entro  il
          limite di spesa di 800.000 euro annui,  per  la  durata  di
          cinque anni a far data dal 2017; 
              b-bis)  per  le  attivita'  connesse  alla   messa   in
          sicurezza,  recupero   e   ricostruzione   del   patrimonio
          culturale, nell'ambito della ricostruzione  post-sisma,  e'
          autorizzato ad  operare  attraverso  apposita  contabilita'
          speciale  dedicata  alla  gestione  dei  fondi  finalizzati
          esclusivamente alla realizzazione dei  relativi  interventi
          in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono
          altresi' le somme  assegnate  allo  scopo  dal  Commissario
          straordinario, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
          4, comma 3,  previo  versamento  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato e riassegnazione  su  apposito  capitolo  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo. Ai  sensi  dell'articolo
          15, comma 8, della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  la
          contabilita' speciale e' aperta per  il  periodo  di  tempo
          necessario al completamento degli interventi e comunque non
          superiore a cinque anni. 
              7. Agli oneri di cui al comma 6 si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 52.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          54 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 54. Attribuzioni del sindaco  nelle  funzioni  di
          competenza statale 
              (Omissis). 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
              (Omissis).". 
              Il testo modificato del comma 6  dell'articolo  28  del
          citato decreto-legge n. 189 del  2016  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 7. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  16  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali 
              1. (Omissis). 
              2. La Conferenza permanente e'  validamente  costituita
          con la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei  componenti  e
          delibera a  maggioranza  dei  presenti.  La  determinazione
          motivata di  conclusione  del  procedimento,  adottata  dal
          presidente, sostituisce a  ogni  effetto  tutti  i  pareri,
          intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
          comunque denominati, inclusi quelli di gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici,  di  competenza  delle   amministrazioni
          coinvolte.   Si   considera   acquisito   l'assenso   senza
          condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante  non
          abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
          non  abbia  espresso  la  propria  posizione  ovvero  abbia
          espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni
          che  non  costituiscono  oggetto   del   procedimento.   La
          determinazione conclusiva ha altresi' effetto  di  variante
          agli   strumenti    urbanistici    vigenti    e    comporta
          l'applicazione della disciplina contenuta  nell'articolo  7
          del  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Si
          applicano, per tutto quanto non diversamente  disposto  nel
          presente articolo e in quanto compatibili, le  disposizioni
          in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.   Le
          autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni
          culturali tutelati ai sensi della Parte II del  codice  dei
          beni culturali e del paesaggio di cui  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  sono
          rese dal rappresentante del  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo in seno alla  Conferenza.
          Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'   comunque
          necessario ai fini dell'approvazione  del  programma  delle
          infrastrutture ambientali. Sono assicurate  adeguate  forme
          di partecipazione delle popolazioni  interessate,  definite
          dal Commissario straordinario nell'atto di  disciplina  del
          funzionamento della Conferenza permanente. 
              (Omissis).".